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Invito richiesta fruizione ferie Docenti a Tempo Determinato

Invito alla Fruizione delle Ferie Durante i Periodi di Sospensione delle Lezioni e nel Periodo Intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Oggetto: Invito alla Fruizione delle Ferie Durante i Periodi di Sospensione delle Lezioni e nel Periodo Intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Rif. Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024.
Si dà seguito con la presente Nota all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024.
Tale ordinanza interviene sulla materia delle ferie del Personale regolata dalla L. 228/2012 e, in sintesi, stabilisce che il datore di lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell’indennità sostitutiva.
Qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente “non può essere considerato automaticamente in ferie” durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni e, quindi, conserva il diritto alla fruizione di ferie o del pagamento sostitutivo.
La presente Nota, pertanto, è da ritenersi atto di informazione ai Docenti in servizio presso questa Scuola – ai sensi di quanto sopra esposto – sui diritti afferenti le ferie da essi maturate.
A seguito della citata Ordinanza della Corte di Cassazione e di indicazioni di provenienza ministeriale, si rende opportuno esporre quanto segue sulle norme vigenti.
In materia di ferie del Personale è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l’art. 1, commi 54 – 55 -56, illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi.
L’art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno ma senza oneri per la Finanza Pubblica (cioè senza compensi economici ai dipendenti che sostituiscono il collega in ferie durante tali 6 giorni). Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:
 le vacanze natalizie e pasquali;
 quelli stabiliti dal Consiglio di Circolo e i cosiddetti “ponti”;
 i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
 i mesi di luglio e agosto;
 i primi giorni di settembre che precedono l’avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;
 quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch’essi per attività di servizio.
Il successivo comma 55 precisa che è consentito il pagamento delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In altri termini, possono essere pagate le giornate di ferie che residuano dopo averne defalcato, da quelle maturate, i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di servizio e nei quali il dipendente non risulti assente per altra causa e motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, altri permessi retribuiti, ecc.).
Il successivo comma 56 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 della Legge in questione non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Per quanto esposto, si invita il Personale Docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di
sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Lo stesso principio appena esposto si applica anche al Personale Docente a Tempo Indeterminato, nei casi in cui potrebbe cessare dal servizio per collocamento in quiescenza o per pensionamento in corso d’anno dovuto a motivi di salute o ad altra causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Anche in tali casi, si procederà al pagamento sostitutivo dei soli giorni di ferie che residuano defalcando da quelle maturate quelle fruite e i giorni di sospensione delle lezioni in cui il dipendente non era assente per altra causa e titolo.
Si precisa che, riguardo al Personale a Tempo Indeterminato, tale criterio è quello osservato e applicato dal MEF e dalle relative Ragionerie Territoriali dello Stato.
Per completezza, si citano le Note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6/8/2012 e n. 40033 del 8/10/2012, le quali precisano che le ferie non godute sono monetizzabili se la loro mancata fruizione è dovuta a documentate esigenze di servizio o se non è imputabile o riconducibile al dipendente, ma è determinata dal sopraggiungere di malattia, decesso, infortunio, maternità ecc.
In conclusione, si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie in quanto l’Istituto non può assegnarle automaticamente. La mancata richiesta di fruizione delle ferie, durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva.
Si invita – alla luce di tutto questo – il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico.
Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all’ufficio del personale dell’Istituto.

La presente Nota è comunicata a tutto il personale interessato tramite le Bacheche Argo e pubblicata in evidenza alla homepage del sito web della Scuola e all’albo on line.

Di seguito è possibile consultare il documento integrale.

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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Ines Anna Irene Nesi
Documento informatico firmato digitalmente
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