Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 – anno solare 2025
Con riferimento all’oggetto, nel richiamare quanto previsto dall’articolo 3 DPR n.
395/1988, dalla Circolare Ministeriale n. 319/1991 e dall’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del Personale del
Comparto Scuola, sottoscritto in data 8 novembre 2023 per il triennio 2024/2026, si forniscono le
seguenti indicazioni relative alla fruizione dei permessi in questione per l’anno solare 2025.
Presentazione delle domande
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 novembre 2024.
Possono presentare domanda le seguenti categorie di personale:
– il personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria;
– il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico
(31/08/2025);
– il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30/06/2025).
Ne consegue che il personale assunto con contratto di supplenza breve e saltuaria non può
presentare domanda.
La domanda, da produrre utilizzando il modello allegato, dovrà essere trasmessa all’Ufficio
scrivente, entro il termine indicato, esclusivamente per il tramite della scuola di servizio.
Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse a questo ufficio direttamente dal
personale interessato.
Entro lo stesso termine (15 novembre 2024) dovrà presentare domanda anche il personale che
intenda fruire dei permessi per la frequenza di uno dei corsi indicati nel C.I.R., qualora
l’ammissione a tali corsi sia subordinata al superamento di prove selettive non ancora concluse. Il
personale in questione sarà ammesso con riserva nella relativa graduatoria e dovrà dare
comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione, a pena di esclusione, entro il 31
dicembre 2024.
In caso di capienza del contingente fissato per la fruizione dei permessi, saranno prese in
considerazione anche le domande presentate dopo il 15/11 e non oltre il 31/12/2024, per tutte le
attività e/o corsi previsti dal presente CIR, attivati successivamente al 15/11.
Le istanze dovranno recare gli estremi di assunzione al protocollo e dovranno essere trasmesse a
questo Ufficio complete di tutti gli elementi indicati al punto 2 della C.M. 24 ottobre 1991, n. 319 e
all’art. 3 del Contratto Integrativo Regionale.
Corsi per i quali è possibile richiedere i permessi
Come previsto dall’art. 4 del CIR, i permessi straordinari retribuiti possono essere richiesti per la
frequenza di:
a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;
b. corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento – DM
249/2010);
c. Percorsi abilitanti per la scuola secondaria – conseguimento dei CFU di cui al DPCM 4 agosto
2023;
d. corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla
qualifica di appartenenza;
e. corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale
compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;
f. corsi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito finalizzati al conseguimento di
titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o
legalmente riconosciute (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di
alta formazione, ecc.), nonché corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali
riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS);
g. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I.,
finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche;
h. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado
o di qualifica professionale.
È ammessa la fruizione dei permessi in questione anche per la frequenza di corsi con modalità
online o a distanza. Gli aspiranti dovranno presentare la documentazione relativa all’iscrizione e
agli esami sostenuti nonché l’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni.
In quest’ultimo caso dovrà essere possibile certificare l’avvenuto collegamento durante l’orario di
lavoro per svolgere attività didattica.
Ai sensi dell’art. 5 del CIR, i permessi per il diritto allo studio sono concessi, per le tipologie di
corso di cui all’articolo 4, nella misura massima di:
– n. 150 ore per le tipologie di corso individuate nei punti da a) a e);
– n. 100 ore per le tipologie di corso individuate nei punti da g) a h);
– n. 50 ore per le tipologie di corso individuate al punto f).
Si evidenzia che la fruizione dei permessi sarà garantita per la partecipazione alle lezioni, alle
attività didattiche, tra cui il tirocinio, per sostenere gli esami e/o la tesi di laurea, anche in maniera
continuativa, nei limiti della durata legale del corso di studi.
Nell’ambito del numero delle ore riconosciute deve essere compreso il tempo necessario per
raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami.
I permessi non spettano per l’attività di studio connessa alla preparazione degli esami finali e della
tesi di laurea.
I permessi, come noto, saranno concessi fino alla concorrenza del contingente complessivo di
risorse umane (3% della dotazione organica complessiva provinciale), il quale verrà determinato
dall’Ufficio dell’Ambito Territoriale per la provincia di Matera con proprio atto formale nel
prosieguo della procedura amministrativa in questione.
È ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i
profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione
tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia e anche a compensazione regionale.
Adempimenti di competenza delle Istituzioni Scolastiche
Le Istituzioni Scolastiche assumeranno al protocollo le istanze ricevute, verificheranno la
sussistenza dei requisiti per il relativo accoglimento e le faranno pervenire a questo Ufficio, con
lettera di trasmissione ed esclusivamente via PEC uspmt@postacert.istruzione.it entro e non oltre
martedì 19 novembre 2024. Le stesse tratterranno agli atti copia delle domande per i successivi
accertamenti relativi alle dichiarazioni ivi contenute.
Non verranno accettate trasmissioni cartacee via posta ordinaria o con consegna a mano.
Si sottolinea la necessità che i Dirigenti Scolastici procedano a un esame preliminare delle singole
richieste, apponendo formale “visto” in calce alle domande prodotte dal personale in servizio nella
rispettiva Istituzione Scolastica, ad attestazione di quanto dichiarato dagli aspiranti in ordine alla
posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) e all’orario di lavoro prestato.
Questo Ufficio provvederà, una volta ricevute le domande, a formare entro il 15 dicembre 2024 una
graduatoria delle richieste, distinta secondo la tipologia di personale e sulla base dei criteri indicati
nel Contratto Integrativo Regionale, che potrà essere visionata sul sito www.istruzionematera.it.
Si allega il modello di domanda e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
In allegato i documenti integrali.
timbro_m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0007158.17-10-2024
Diritto-allo-studio-anno-2025-Modello-1