Ricerca

Protocollo somministrazione farmaci

E' vietata la somministrazione di farmaci, fatti salvi casi particolari individuati su formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA
Si fa riferimento alle Linee guida emanate dai Ministeri dell’Istruzione e della Sanità il 25/11/2005, alla cui lettura completa si rimanda per la loro applicazione.
Non si prevede in generale la somministrazione di farmaci presso le scuole. In alcuni casi eccezionali, però, la frequenza scolastica può essere possibile solo se l’alunno può assumere un
farmaco nelle ore di scuola. In questi casi, qualora la somministrazione del farmaco non presenti particolari difficoltà, la disponibilità del personale della scuola a farsi carico della somministrazione può risolvere il problema.
È comunque utile fare riferimento al presente protocollo di cui si richiamano i punti operativi essenziali:

• Regola generale: è vietata la somministrazione di farmaci, fatti salvi casi particolari individuati su formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

• Il docente che riceve una richiesta in tal senso da un genitore deve indirizzare il richiedente dal Dirigente Scolastico.

Caso 1: somministrazione di farmaci per terapia
Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di assistenza agli alunni al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere. – La famiglia fa richiesta al Dirigente Scolastico accompagnata da prescrizione medica specifica, con nome dell’alunno, nome del farmaco, posologia ed eventuali modalità di conservazione se sono necessarie procedure particolari (ad esempio conservazione a bassa temperatura, ecc.). – Il Dirigente Scolastico concorda con la famiglia orari e modalità (compreso luogo di conservazione e di somministrazione) in cui un familiare o suo delegato possa recarsi presso la scuola. – Qualora sia impossibile a un genitore o suo delegato recarsi a scuola, il Dirigente Scolastico verifica se tra il personale vi sia qualcuno disponibile e con opportuna e adeguata formazione certificata dai servizi sanitari territoriali. – Qualora nessun insegnante sia disponibile o non vi siano persone formate, il Dirigente Scolastico potrà interessare i servizi sanitari territoriali. Se anche questi non fossero disponibili, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno. – L’insegnante che ha aderito alla richiesta registra puntualmente le somministrazioni effettuate (giorno, ora e posologia).

Caso 2: ricorso a farmaci salva-vita in situazioni di emergenza
Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di gestione dell’emergenza come prevista dal Testo Unico Sicurezza 81/08 e normative correlate. – La famiglia segnala al Dirigente Scolastico le eventuali situazioni in cui l’alunno necessita della somministrazione immediata di farmaci salva-vita. La richiesta è accompagnata da prescrizione medica specifica, con nome dell’alunno, nome del farmaco, posologia ed eventuali modalità di conservazione se sono necessarie procedure particolari (ad esempio conservazione a bassa temperatura, ecc.). – Il Dirigente Scolastico organizza con i genitori o col Medico di base (Pediatra) apposita riunione informativa con gli insegnanti interessati. È necessario redigere apposito verbale, anche in forma sintetica, con firma dei partecipanti; gli insegnanti interessati riceveranno adeguata formazione in situazione sulla specifica emergenza da parte dei servizi sanitari territoriali che ne rilasceranno adeguata certificazione di idoneità. – Considerato che spetta al datore di lavoro individuare gli addetti all’emergenza e che il lavoratore incaricato non può rifiutare la nomina, se non per grave e giustificato motivo, la somministrazione del farmaco salva-vita è obbligatoria e rientra nelle competenze relative alla gestione dell’emergenza. – Chi avesse validi e documentati motivi per rifiutare tale incarico lo deve segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico motivandone le ragioni. – L’insegnante che ha effettuato la somministrazione del farmaco salva-vita registra puntualmente le somministrazioni effettuate (giorno, ora e posologia) e ne dà segnalazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia.
NOTA: L’iter sopra descritto contempla forzatamente il trattamento di dati sensibili. Per tale ragione deve essere effettuato con la dovuta riservatezza e con le procedure formali necessarie.

Iter procedurale
Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci salvavita e/o indispensabile durante l’orario scolastico, i genitori dell’alunno/a provvederanno a far pervenire al
Dirigente Scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori (All. A1) e certificazione/autorizzazione medica (All. B1).
Nel rilasciare le autorizzazioni il medico deve dichiarare:

• stato di malattia dell’alunno

• prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile

• l’assoluta necessità

• la somministrazione indispensabile in orario scolastico

• la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco1

• la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario
Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:

• nome cognome dello studente

• nome commerciale del farmaco

• descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco

• dose da somministrare1

La persona incaricata della somministrazione del farmaco dovrà attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso.
• tempi di somministrazione (eventuale somministrazione altra dose)

•modalità di somministrazione del farmaco

• i possibili effetti collaterali e gli interventi necessari per affrontarli

•modalità di conservazione del farmaco

• durata della terapia
Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente Scolastico verifica la disponibilità del personale scolastico alla somministrazione del farmaco (All. C).
Ricevuta la risposta alla richiesta di somministrazione del farmaco (All. D), se il personale ha acconsentito alla somministrazione ed alla richiesta pervenuta, il Dirigente predispone l’autorizzazione, mentre il coordinatore di classe il relativo piano di azione per la somministrazione del farmaco (All. E).
Ricevuta l’autorizzazione e il relativo di piano di azione, il personale autorizzato procederà a stilare un verbale al momento della consegna del farmaco da parte del genitore alla scuola (All. F).
Per casi specifici riguardanti alunni minori, d’intesa con l’ASL e la famiglia, è possibile prevedere l’auto-somministrazione (All. A2).
Per poter soddisfare questa esigenza, l’autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola, anche la dicitura: “che il minore si auto-somministri, in ambito ed orario scolastico, la terapia farmacologica con la vigilanza del personale della scuola”
La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico (ALL. B 2).
Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo piano di intervento e il personale autorizzato provvede a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che il minore si auto-somministri, in ambito ed orario scolastico, la terapia farmacologica con la vigilanza del personale della scuola”
La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l’anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico e in corso dello stesso, se necessario.
Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l’avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori (ALL.G).
Per quanto riguarda le responsabilità, la scuola dovrà provvedere a individuare locali idonei per la somministrazione e tenuta dei farmaci, e il dirigente scolastico ne autorizzerà l’accesso ai
famigliari, in caso possano provvedere autonomamente.
Nel caso il dirigente scolastico non sia in grado di assicurare tale “servizio” con personale interno, dovrà stabilire convenzioni con altri soggetti istituzionali o associazioni di volontariato. Se
anche questa soluzione non fosse percorribile, deve comunicarlo alle famiglie richiedenti e al Sindaco di residenza dell’alunno.
Tale situazione potrebbe però essere considerata inadempimento dell’obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli allievi assunta nei confronti dei genitori ed espone così la
scuola a forme di responsabilità derivante dall’art. 2048 del CC e potrebbe configurare il delitto di abbandono di minore previsto e punito dall’art. 591 del CP.
Peraltro il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna
responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione
secondo le procedure previste.
Le situazioni di pertinenza della scuola però devono essere circoscritte e le istruzioni devono essere dettagliate. Dovrebbero poter usufruire di tale “servizio” gli allievi con malattia cronica
(patologia che non guarisce e che richiede terapia di mantenimento, es. asma, diabete), in cui i farmaci devono essere assunti con orari e posologia costanti, ma anche quegli allievi che sono affetti
da patologie che possono comportare urgenze (es. convulsioni, shock anafilattico) prevedibili, con manifestazioni corrispondenti a quelle previste e descritte dal medico, in cui i farmaci devono essere somministrati con la modalità e la posologia prescritte. Nel caso che l’urgenza non presenti i sintomi descritti dal medico o riguardi un allievo per il quale non è stata avanzata alcuna richiesta, la gestione spetterà all’addetto PS e non dovrà essere somministrato alcun farmaco2.

I documenti integrali sono consultabili e scaricabili di seguito

Protocollo farmaci

FileDescrizioneVersioneDimensioneData inserimentoDownload
timbro_Protocollo somministrazione farmaci-signed 1.56 MB18-09-2024 Download